Quando è stato convenuto l'imponibile, conclude, egli riteneva che il calcolo allestito dall'ispettore fosse basato sui pagamenti in entrata e in uscita e che quindi il mancato pagamento per intero di alcune fatture avrebbe automaticamente comportato un minor costo e, di converso, un maggior utile imponibile. Rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che, comunque, nel determinare l'importo del recupero d'imposta, occorrerebbe tener conto anche dei relativi costi, ancorché tradottisi in esborsi monetari solo negli anni successivi. Avverte infine che tra gli importi considerati dall' Ufficio procedure speciali figurano anche due fatture, la n. 128 e la n. 129, del 1986 per complessivi fr.