{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-124_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19040&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9316e908c339825e5a81413035d38457"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:43", "Checksum": "40c1c85911eecfdd806daefcb1895279", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.3.\nProprio per questo motivo dagli atti nulla si può evincere di concludente in relazione alla qualifica fiscale precedentemente attribuita al pacchetto azionario della __________ __________. L’unica conclusione che si può trarre è semmai quella che il ricorrente nulla ha eccepito quando l’autorità fiscale ha considerato questa partecipazione, come per altro anche quelle che denotavano maggiori affinità con la sua attività di commerciante d’immobili, bene privato.\n6.4.\nIl ricorrente, accanto alla professione di commerciante d’immobili, svolge l’attività di fiduciario quale amministratore delegato della __________ __________. Egli non è quindi contribuente sprovveduto e scarsamente cognito degli obblighi che incombono ai contribuenti.\nNon è quindi tollerabile, visto l’atteggiamento assunto nei precedenti periodi, che venga preteso a distanza di tempo, quando già l’autorità fiscale si era pronunciata per l’imposizione dell’utile conseguito con la cessione del pacchetto azionario della __________ __________ in virtù della teoria della trasposizione, come meglio si vedrà in seguito, che detto pacchetto aveva natura aziendale.\nNon è questione di instaurare un processo alle intenzioni. È semplicemente questione di coerenza e trasparenza, necessarie per evitare che in casi simili sia consentito ad un contribuente di optare disinvoltamente, a seconda della convenienza, per la soluzione che meglio gli aggrada: bene privato se la cessione comporta un utile e quindi, di regola, salvo i casi eccezionali di trasposizione, guadagno in capitale non imponibile; bene aziendale se la cessione comporta delle perdite e quindi deduzione delle stesse dal reddito.\n6.5.\nVero è che in occasione dell'udienza del 23 agosto 1995 davanti a questa Camera il contribuente ha prodotto una contabilità aziendale, tenuta su dischetto, a decorrere dal 1987, impostata secondo la tecnica dei centri di costo (cfr. replica p. 5) e non improntata a criteri di temporalità secondo il diritto fiscale.\nLa sua tardiva produzione ha nondimeno consentito di accertare, da un lato, l’effettività delle perdita nell’ambito dell’operazione __________ /__________, non debitamente documentate almeno fino al momento della presentazione del ricorso e, dall’altro, di stabilire, come rilevato dal rapporto del 7 dicembre 1995, l’ andamento sostanziale dei movimenti finanziari nel quadro dei periodi di computo in discussione.\nLa presentazione tardiva della contabilità non consente tuttavia, a mente di questa Camera, di considerare di natura aziendale i pacchetti azionari in discussione. Appare peraltro alquanto singolare che il pacchetto azionario della __________ __________ figuri tra i beni aziendali, quando al contribuente non poteva non essere chiaro, in virtù anche delle sue qualifiche professionali, che era stato considerato privato dall’autorità fiscale senza che l'interessato eccepisse alcunché.\nCome già si è rilevato, alla contabilizzazione di un determinato bene non può essere attribuita importanza decisiva; inoltre già è stata rilevata l’estraneità di tale partecipazione rispetto all’attività nell’ambito del commercio professionale d’immobili.\n6.6.\nNé può essere ascoltato l’argomento del ricorrente inerente alla volontà di diversificare la propria attività indipendente, estendendola anche ad altri rami.\nEsistono certo indizi atti a provare un ampliamento dei centri d’interesse, non da ultimo, come emerge dal ricorso, l’innegabile impegno profuso a favore della __________ __________ e della __________ __________. Ma questa conclamata volontà doveva necessariamente essere fatta emergere per tempo, cioè al momento della presentazione delle dichiarazioni d’imposta e dei relativi dati contabili e non soltanto a bocce ferme, quando era ormai tangibile l’interesse a sostenere la tesi dell’aziendalità, viste le perdite che si erano registrate.\nIl possesso del pacchetto azionario della Schmiedemeccanica __________ non può, dal canto suo, essere considerato quale indizio di una volontà esistente da tempo di diversificare l’attività allargandola al settore industriale. Proprio la cessione del pacchetto azionario ad una società del gruppo __________ consente di considerare senza forzature l’operazione sotto altra luce, segnatamente quella di conseguire un ingente profitto in capitale di natura privata fiscalmente non imponibile, ma che invece, per quanto si dirà in seguito, non è stato accettato dall’autorità fiscale, che vi ha ravvisato un’operazione di trasposizione.\n6.7.\nA favore della natura privata di tutte le partecipazioni indistintamente sta poi, come pertinentemente rileva l’autorità fiscale, la struttura stessa dell’attività del ricorrente, che ha sempre agito attraverso il filtro di società holding, in particolare la __________ holding e la __________ holding. Una struttura e nel contempo una scelta intese proprio a separare le società partecipate dalla sostanza aziendale.\nIl fatto che anche queste due società holding, costantemente considerate nei precedenti periodi fiscali beni privati, figurino nella contabilità prodotta in sede di ricorso altro non è, dal profilo della qualifica dei beni, se aziendali o privati, che una diversa valutazione in contrasto con la precedente impostazione o quanto meno con l’impostazione che emerge dagli atti fiscali e che non era stata contestata dall’interessato.\n"}