{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-124_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19040&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9316e908c339825e5a81413035d38457"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:43", "Checksum": "40c1c85911eecfdd806daefcb1895279", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.5.\nÈ certo, data l'ampiezza dell'attività svolta dal ricorrente, che egli rientri tra i contribuenti astretti all'obbligo di tenere la contabilità.\nAl contribuente incombeva indiscutibilmente l’obbligo di produrre spontaneamente una contabilità ineccepibile e di collaborare con l’autorità fiscale all’accertamento del reddito aziendale conseguito, indipendentemente dal fatto che gli sia o non gli sia stato chiesto, in occasione della verifica del 21 luglio 1992, di visionare non soltanto i documenti contabili relativi alle singole operazioni immobiliari concluse nel periodo di computo, ma la contabilità prodotta per la prima volta in sede di ricorso.\nÈ d’altra parte incontestato che il ricorrente svolge la professione di fiduciario e che in questa sua veste è amministratore delegato della società fiduciaria e finanziaria __________ __________. Non gli potevano né dovevano quindi sfuggire i principi dianzi ricordati. L’argomento reiteratamente sollevato di una pretesa mancata richiesta da parte degli ispettori fiscali non merita in simili condizioni la benché minima considerazione.\nDeve comunque essere sin d’ora rilevato che nel periodo in discussione il ricorrente non solo non ha prodotto la contabilità, ma - come si evince indubitabilmente dagli atti - nemmeno si è degnato di presentare la dichiarazione fiscale e tanto meno l’elenco titoli, obbligando l’autorità fiscale a un laborioso lavoro di ricostruzione.\n4.6.\nDai risultati cui è pervenuto l’ispettorato fiscale emerge chiaramente che, dopo l’esame della contabilità presentata in sede di ricorso, il problema che si pone rimane sostanzialmente quello lasciato aperto dagli ispettori fiscali, vale a dire quale sia la natura fiscale da attribuire alle diverse partecipazioni del ricorrente, in particolare, per le ripercussioni sul reddito aziendale a quella della __________ __________, da una parte, e a quella della __________ __________ e __________ __________, dall’altra.\n5. 5.1.\nGiusta l'art. 18 cpv. 1 LT é imponibile quale reddito da attività indipendente il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere, dell'agricoltura e selvicoltura, di una professione liberale e di ogni altra attività indipendente. Sono pure imponibili allo stesso titolo i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari o immobiliari aziendali, compresi i valori immateriali (art. 18 cpv. 2 lett. b).\nSecondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD sono soggetti all' IFD, i profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante alienazione o realizzazione di beni, come pure gli utili provenienti da immobili, il plusvalore derivante dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione in caso di cessione o di alienazione di un'azienda, ecc..\n5.2.\nDeterminante per il trattamento fiscale di profitti in capitale di persone fisiche è dunque che questi profitti siano stati conseguiti con alienazione di beni facenti parte del patrimonio aziendale, mentre profitti in capitale conseguiti con la sostanza privata sono esclusi dall'imposizione. Inoltre vi è un'ulteriore limitazione nella legislazione federale nel senso che sono imponibili solo i profitti conseguiti in aziende aventi l'obbligo di tenere una contabilità giusta l'art. 957 CO (cfr. Balemi, Aspetti fiscali, in RTT 1979, p. 175/6; DTF 112 Ib 82 consid. 3; DTF 104 Ib 407/8; Rep. 1979 p. 252 consid. 7).\n"}