{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-124_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19040&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9316e908c339825e5a81413035d38457"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:43", "Checksum": "40c1c85911eecfdd806daefcb1895279", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.4.\nIn occasione dell'udienza finale del 25 giugno 1996 le parti si confermavano nelle rispettive posizioni, il ricorrente prendendo ulteriormente posizione sul memoriale di duplica della Divisione cantonale delle contribuzioni.\nDavano altresì atto che il ricorso in materia di suppletorie e multe è prematuro e che l'incarto va retrocesso alla Divisione cantonale delle contribuzioni perché emetta la decisione su reclamo di sua competenza.\n4. 4.1.\nChiunque esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa (art. 934 cpv. 1 CO). Ne deriva per chi sottostà a tale obbligo il dovere di tenere regolarmente i libri che sono richiesti dalla natura e dall'estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dagli affari ed il risultato dei singoli esercizi annuali (art. 957 CO).\nIn particolare, i conti d'esercizio e i bilanci annuali devono essere allestiti in modo chiaro e completo, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda (art. 959 CO).\nLa legge non contiene ulteriori precisazioni sulla natura dei libri contabili e su come devono essere tenuti. La contabilità deve nondimeno rispettare il principio della regolarità, che, pur tenendo conto delle diverse possibili soluzioni (uso di libri, di schede o di supporti elettronici), pone esigenze precise quanto a chiarezza e sincerità, a completezza e alla conservazione delle pezze giustificative (cfr. ad esempio Helbing, L'analyse du bilan et du résultat, 1988, pp. 17 ss., in particolare p. 21).\n4.2.\nL'art. 52 ORC precisa le condizioni per le quali nasce l'obbligo di tenere la contabilità. In particolare, l'obbligo sussiste quando la cifra d'affari annua supera i centomila franchi e, indipendentemente dall'ammontare della cifra d'affari annua, anche, per es., per gli uffici fiduciari e d'amministrazione e per gli agenti mediatori e commissionari (cfr. Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 4 s.; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, p. 152 s.).\nVa inoltre rilevato, che, per costante giurisprudenza, anche il contribuente che esercita una libera professione è obbligato all'iscrizione a RC e di conseguenza a tenere una contabilità qualora l'impresa, data l'importanza ed il volume d'affari, richieda una gestione commerciale ed una contabilità ordinata (ASA 45, 575; DTF 1 00 Ib 347; DTF 97 I 1 70; DTF 91 I 287; DTF 70 I 108; DTF 63 I 192; Masshardt, op. cit., n. 114 ad art. 21). La prassi del fisco in questo ambito è molto più estensiva di quella del diritto commerciale ed il concetto di impresa commerciale viene interpretato diversamente (Patry, op. cit. 87).\n4.3.\nÈ inoltre opportuno rammentare che l’ art. 167 cpv. 2 LT 1976 fa obbligo alle persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e alle persone giuridiche di accludere alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilancio e conto perdite e profitti) degli esercizi determinanti per il calcolo dell’imposta. E ciò indipendentemente da una esplicita richiesta dell’autorità fiscale.\nD’altra parte, secondo l’art. 167 cpv. 3 LT 1976, anche i contribuenti che non sono astretti a tenere una contabilità commerciale sono comunque tenuti ad accludere alla dichiarazione le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come pure degli apporti e dei prelevamenti privati.\nPiù in generale l’art. 168 cpv. 1 LT 1976 impone ai contribuente di collaborare, per assicurare una tassazione completa ed esatta (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, p. 65; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, p. 152 s.).\n4.4.\nPendente causa il ricorrente ha presentato i bilanci relativi agli esercizi 1987-1992, che l’ispettorato fiscale, come stabilito in occasione dell’udienza del 23 agosto 1995, ha proceduto ad analizzare.\nMalgrado le oggettive difficoltà incontrate, derivanti dal tipo di documentazione messa a disposizione, vale a dire documenti contabili imperniati attorno ai diversi centri di costo e quindi caratterizzati da registrazioni senza delimitazione temporale dei costi e ricavi, ma con allibramento del risultato finale (unicamente) a conclusione della singola operazione, gli ispettori fiscali hanno espresso l’opinione che i risultati che ne scaturiscono sono formalmente validi e che, in linea di principio, dovrebbero rappresentare l’effettivo andamento dei movimenti finanziari del ricorrente negli esercizi sottoposti a verifica.\n"}