{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-124_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19040&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9316e908c339825e5a81413035d38457"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:43", "Checksum": "40c1c85911eecfdd806daefcb1895279", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.2.\nCon un ulteriore tempestivo ricorso del 27 giugno 1995 __________ __________, valendosi sempre dell’assistenza della __________ __________, chiede l'annullamento della decisione in materia di recupero e sottrazione d'imposta. Fa osservare, innanzi tutto, che la tassazione del biennio 1989-90 è stata preceduta da una verifica fiscale in loco, nella quale l'autorità di tassazione aveva avuto a disposizione tutta la documentazione contabile del ricorrente (contratti, fatture, note spese, ecc.) e che l'utile era stato definito di comune accordo per l'IC in fr. 470'000.--. D'altra parte, prosegue il ricorrente, il rapporto __________ __________ - __________ avrebbe dovuto in ogni caso focalizzare l'attenzione dell'ispettore, poiché nel quadriennio 1985-1988 i costi degli immobili venduti superavano i cinquanta milioni di franchi.\nNel merito il ricorrente contesta l'esistenza delle asserite note di credito e la concessione di sconti. Gli importi riportati nella diffida del 21 marzo 1995 sarebbero, a mente sua, il corrispettivo di saldi non versati alla __________ __________ e rappresenterebbero il compenso riconosciutogli per gli affari procacciati e più in generale per il \"know how\" in materia di promozione di abitazioni economiche. Quando è stato convenuto l'imponibile, conclude, egli riteneva che il calcolo allestito dall'ispettore fosse basato sui pagamenti in entrata e in uscita e che quindi il mancato pagamento per intero di alcune fatture avrebbe automaticamente comportato un minor costo e, di converso, un maggior utile imponibile.\nRileva inoltre, a titolo abbondanziale, che, comunque, nel determinare l'importo del recupero d'imposta, occorrerebbe tener conto anche dei relativi costi, ancorché tradottisi in esborsi monetari solo negli anni successivi. Avverte infine che tra gli importi considerati dall' Ufficio procedure speciali figurano anche due fatture, la n. 128 e la n. 129, del 1986 per complessivi fr. 112'500.--, che non possono essere prese in considerazione perché antecedenti all'inizio del periodo fiscale, vale a dire al 1° gennaio 1987.\n3. 3.1.\nAll'udienza del 23 agosto 1995 i patrocinatori del ricorrente, avv. __________ e dott. __________, producevano la documentazione contabile relativa agli anni 1989 e 1990, impegnandosi pure a produrre nel termine di dieci giorni quella dei due anni precedenti (1987 e 1988). Veniva quindi concordato di tenere in sospeso l'esame dei ricorsi allo scopo di favorire un incontro tra i rappresentanti del ricorrente e la Divisione cantonale delle contribuzioni per esaminare i documenti contabili prodotti e quelli che sarebbero stati presentati nel termine richiesto.\n3.2.\nL'autorità fiscale procedeva all'analisi contabile-fiscale dei bilanci presentati in sede di ricorso, relativi agli esercizi dal 1987 al 1992. Il relativo rapporto veniva rassegnato il 7 dicembre 1995 e formula due ipotesi di soluzioni sia per la determinazione dell'imponibile 1991-92 sia per la sottrazione 1989-90: la prima relativa all'accertamento del reddito imponibile sulla base della contabilità presentata; la seconda relativa all'accertamento del reddito imponibile considerando invece come private le partecipazioni e la liquidità al 1° gennaio 1987.\nLa Divisione cantonale delle contribuzioni, con osservazioni del 20 dicembre 1995, prendeva posizione optando per la seconda variante, vale a dire per quella che considera private sia la liquidità sia le partecipazioni. Rilevava essenzialmente che il ricorrente non ha mai prodotto, prima del 23 agosto 1995, una contabilità comprendente tutte le variazioni del suo patrimonio e che ammetterla significherebbe creare una disparità di trattamento a favore del ricorrente nei confronti di tutti gli altri contribuenti diligenti. Argomentava inoltre che le partecipazioni oggetto di controversia sono comunque di natura privata, sia per la struttura che il contribuente ha dato al suo patrimonio, sia per l'estraneità della partecipazioni __________ __________ e __________ __________ al campo di attività in cui opera il contribuente, sia infine perché la cessione delle azioni della __________ __________ è avvenuta all'interno del gruppo e non può quindi sostanziare la presunta volontà di diversificare gli investimenti.\n3.3.\nIn replica il ricorrente contestava la natura privata delle partecipazioni e inoltre alcuni aspetti puntuali della verifica, spiegando le ragioni per cui determinati importi non devono esser aggiunti al reddito imponibile, segnatamente la liquidità al 1° gennaio 1987 - che risulterebbe per altro dalla contabilità del 1986, della quale sarebbe fortuitamente stato ritrovato il dischetto - come pure su operazioni immobiliari minori per fr. 47'255.-- e quella per presunti interessi su somme di denaro date a terzi nella forma del comodato per fr. 234'500.--. Nega infine che vi sia stata sottrazione d'imposta in relazione al periodo fiscale 1989-90.\n"}