{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-10-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-124_1996-10-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19040&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9316e908c339825e5a81413035d38457"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:43", "Checksum": "40c1c85911eecfdd806daefcb1895279", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.10.1996 80.1995.124\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarti n. 80.95.00125 80.95.00126 80.95.00127 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sui ricorsi del 27 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 1991/92\nIC/IFD 1993/94\nricupero d'imposta e multe tributarie IFD/IC/Icom 1989/90\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. 1.1.\n__________ __________ svolge da anni attività di imprenditore nell' ambito del commercio d'immobili ed è alla testa del __________ __________.\nNon avendo presentato né la dichiarazione d'imposta né i relativi allegati, veniva affidato l'incarico all'Ispettorato fiscale di effettuare una verifica sui redditi conseguiti negli anni dal 1985 al 1988; l' Ufficio di tassazione in data 15 giugno 1992 definiva con il contribuente il reddito imponibile nei periodi fiscali IC/IFD 1987-88 e 1989-90 in fr. 470'000.-- di media annua. La tassazione IC/IFD 1989-90 veniva notificata a __________ il 25 ottobre 1993 e cresceva incontestata in giudicato.\n1.2.\nAnche per il periodo fiscale IC/IFD 1991-92 e 1993-94 __________ __________ non presentava la dichiarazione d'imposta né tanto meno la contabilità. L' Ufficio di tassazione disponeva quindi una nuova verifica fiscale, che consentiva sostanzialmente di accertare tra l'altro il reddito aziendale, fatti salvi gli aspetti di cui si dirà in seguito, come pure quello della sostanza. Le notifiche di tassazione di questi due periodi si fondano quindi sostanzialmente sul rapporto di verifica dell' 8 febbraio 1995. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1991-92, intimata il 20 febbraio 1995, l'imponibile veniva definito in fr. 4'651'298.-- di media annua; in quella del periodo fiscale successivo, intimata il 13 marzo 1995, in fr. 2'593'770.--. A seguito dei reclami presentati dalla __________ __________ in rappresentanza di __________ __________, l'imponibile dei due periodi veniva lievemente ridotto, quello del periodo IC/IFD 1991-92 a fr. 4'435'514.-- e quello del periodo successivo a fr. 2'377'986.-- (cfr. decisione su reclamo del 6 giugno 1995).\nImporta rilevare che detti imponibili includono, in entrambi i periodi, un reddito aziendale annuo medio di fr. 2'800'000.--, comprensivo del reddito scaturito dalla vendita di 2'000 azioni della __________ __________, che __________ __________ ha ceduto alla __________ __________, società da lui controllata per il tramite di due società holding, di cui detiene l'intero pacchetto azionario. L’ Ufficio di tassazione giustificava l’imposizione di questa particolare cessione con la teoria della trasposizione.\nImporta inoltre rilevare che l’autorità di tassazione non ammetteva la deduzione delle perdite, che il contribuente affermava d’aver subito nell’ambito dell’operazione che l’aveva condotto a acquistare una parte maggioritaria del pacchetto azionario della __________ __________ __________ e in un secondo tempo anche della __________ __________ di __________. Secondo l’ Ufficio di tassazione, il contribuente non avrebbe mai dichiarato personalmente né la partecipazione __________ __________ __________ né la partecipazione __________ __________ né eventuali crediti da lui vantati nei confronti di queste due società. Le richieste d’informazione relative allo sviluppo del conto correntisti della __________ __________ __________ sarebbero rimaste senza risposta, poiché la società non avrebbe mai messo a disposizione il dettaglio dei propri correntisti.\nGiova al riguardo riportare testualmente la motivazione addotta dall’ Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo:\n\" Le partecipazioni __________ __________ note alle autorità fiscali sono quelle dichiarate da varie società facenti parte del gruppo __________: dalla __________ holding dalla __________ holding dalla __________ __________ e, prima dello scioglimento, dalla __________ holding “__________ ” e dalla __________ holding “__________ ”.\nQueste ultime, ancora al 31.12.1990, dopo la cessione al “portatore” delle loro partecipazioni vantano crediti verso i correntisti per oltre 3 milioni di franchi.\nPersino le attestazioni fornite in sede di reclamo e riguardanti eventuali rinunce del contribuente a favore della __________ __________ __________ non trovano un riscontro puntuale nei conti della società stessa. Al riguardo è significativa l’importante operazione di risanamento effettuata dall'assemblea degli azionisti del 17 febbraio 1992. A seguito delle deliberazioni di tale assemblea il capitale della __________ __________ è stato ridotto da fr. 15’000’000.- a fr. 6’000.000.- mediante una riduzione del valore nominale delle azioni da fr. 1’000.- a fr. 400.- ed è poi stato riportato immediatamente da fr. 6’000’000.- a fr. 15’000’000.- con compensazione di un credito dei correntisti.\nOrbene, tutto il peso di quest’ultima operazione è stato sopportato dalla __________ __________, la quale, stranamente, ha sempre esposto un credito nei confronti del correntista e non nei confronti della __________ __________.\nCi si può chiedere se anche questa operazione, nella misura in cui il rischio è stato sopportato al 100% dalla __________ __________, non costituisca una prestazione valutabile in denaro a persone vicine. Infatti negli anni 1992 e 93 la __________ __________ ha contabilizzato ben oltre 6’000’000.-- di franchi di ammortamenti sulla partecipazione __________ \".\nL’ Ufficio di tassazione faceva nondimeno astrazione dall’imporre al contribuente una prestazione valutabile in denaro in mancanza di indicazioni precise sulle azioni __________ possedute a titolo personale dal contribuente e sui crediti personalmente vantati nei confronti della __________ __________ __________.\n"}