Il ricorso per denegata o ritardata giustizia va presentato all'istanza superiore (Knapp, op. cit., n. 975, p. 221; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, p. 81, n. 136, parte speciale, p. 530, n. 963). 3. 3.1. Nel caso in esame va innanzi tutto affermata, contrariamente ai dubbi manifestati dall’opponente, la competenza di questa Camera a statuire su un ricorso per ritardata giustizia contro l’operato dell’autorità di tassazione nell’evadere un reclamo. Come si è visto, la competenza spetta, in simili casi, all’autorità di ricorso e non all’autorità di vigilanza.