inoltre STF del 21 dicembre 1990 in re G. SA/CDT). In particolare il ritardo frapposto all'evasione di una pratica costituisce violazione dell'art. 4 Cost. ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto come pure, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti presso l'autorità adita (Rep. 1982 pag. 318 consid. 3a e rif). Il sovraccarico di lavoro e la mancanza di personale non costituiscono valida scusante (DTF 103 V 198, 107 Ib 165; Knapp, Précis de droit administratif, 1991, p. 134, n. 633). 2.2.