è invece respinto per quanto riguarda l'imposta cantonale. In considerazione dell'almeno parziale accoglimento del gravame, si rinuncia a porre a carico del ricorrente tassa di giustizia e spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. 1.1. Il ricorso in materia di IFD 1993/94 è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 1995 è riformata nel senso che è concessa la deduzione per persona bisognosa a carico (fr. 4'700.-). 1.2. Il ricorso in materia di IC 1993/94 è respinto. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3. Intimazione alle parti.