Vi rientrano le persone che a causa dell'età, dello stato di salute o comunque della disoccupazione non sono in grado di esercitare un lavoro retribuito oppure possono guadagnare solo un reddito insufficiente; ne sono invece escluse le persone che, vivendo in un unico nucleo familiare con il contribuente, non dispongono di un proprio patrimonio ma provvedono alla sua economia domestica, nel qual caso il mantenimento equivale ad un salario in natura (Känzig, op. cit., pp. 712-713 e giurisprudenza ivi citata). Del tutto irrilevante è l'esistenza di un vincolo di parentela fra contribuente e persona bisognosa (ibidem).