Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (cfr. CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).