Uno cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi. Per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491). Perchè la deduzione possa essere ammessa, occorre inoltre che la prestazione assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (cfr.