I contribuenti contestavano la suddetta decisione con reclamo del 17 maggio 1995, nel quale definivano ingiusta la limitazione della deduzione al solo caso della convivenza della persona bisognosa, essendo più oneroso il mantenimento di una persona al di fuori del nucleo familiare. L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 19 giugno 1995, ribadendo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario per la concessione della deduzione richiesta. 2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le censure già sottoposte all'autorità di tassazione con il reclamo.