Con decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale negava la deduzione richiesta, argomentando che non era adempiuto il requisito della convivenza con la persona bisognosa, indispensabile per concedere la detrazione in questione. I contribuenti contestavano la suddetta decisione con reclamo del 17 maggio 1995, nel quale definivano ingiusta la limitazione della deduzione al solo caso della convivenza della persona bisognosa, essendo più oneroso il mantenimento di una persona al di fuori del nucleo familiare.