{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-122_1995-09-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19038&nX40_KEY=4933420&nTrefferzeile=94&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b19cd9fbc46afb6d483767a74b267208"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:21:38", "Checksum": "54f71f82f759990b2cd18f6e91f421b0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 11.09.1995 80.1995.122\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 24 giugno 1995\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con la dichiarazione fiscale 1993/94, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano, fra l'altro, la deduzione di fr. 4'500.- per l'IC e di fr. 4'700.- per l'IFD per persona bisognosa a carico, dovendo provvedere al mantenimento della madre del signor __________, alloggiata nell'appartamento di loro proprietà ubicato in un condominio di __________.\nCon decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale negava la deduzione richiesta, argomentando che non era adempiuto il requisito della convivenza con la persona bisognosa, indispensabile per concedere la detrazione in questione.\nI contribuenti contestavano la suddetta decisione con reclamo del 17 maggio 1995, nel quale definivano ingiusta la limitazione della deduzione al solo caso della convivenza della persona bisognosa, essendo più oneroso il mantenimento di una persona al di fuori del nucleo familiare. L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 19 giugno 1995, ribadendo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Camera di diritto tributario per la concessione della deduzione richiesta.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le censure già sottoposte all'autorità di tassazione con il reclamo. Propone un'interpretazione estensiva del requisito della convivenza, fino a farvi rientrare il caso dell'assistenza alla madre in un appartamento separato, di proprietà del congiunto che si occupa del mantenimento.\n3. Imposta cantonale\n3.1.\nL'art. 35 cpv. 1 lett. b LT ammette la deduzione dal reddito netto di fr. 4'500.-- per ogni persona invalida o ricoverata, al cui sostentamento il contribuente provvede.\n3.2.\nSecondo la lettera della norma cantonale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre altresì che sia invalida o ricoverata.\nNondimeno la giurisprudenza di questa Camera ha mitigato il rigore della norma, assimilando alla persona ricoverata o invalida anche la persona anziana, il membro della famiglia convivente con il contribuente che, a cagione dell'età, è escluso dal circuito produttivo e non può che contare sull'altrui aiuto per far fronte ai bisogni correnti della vita (cfr. art. 328 CC), a meno che si occupi a titolo principale dell'economia domestica del contribuente (cfr. CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; CDT del 18 giugno 1964 in re Co.). In altre parole, occorre che ci si trovi al cospetto di prestazioni basate sul diritto di famiglia (cfr. art. 328 CC).\nSecondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 106 IIa 292, cons. 3a) e la dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno. Uno cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi.\nPer stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, p. 491). Perchè la deduzione possa essere\nammessa, occorre inoltre che la prestazione assistenziale sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (cfr. CDT n. 469 del 28 novembre 1984 in re F.F.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).\n3.3.\nD'altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di \"progressione indiretta\". In altri termini, il fine di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore dell'oggetto (\"progressione diretta\"), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 244).\nPer queste ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M).\n3.4.\nUn'ulteriore estensione dell'interpretazione della norma legale, nel senso auspicato dal ricorrente, deve essere esclusa, avuto riguardo al principio di legalità che deve essere rigorosamente osservato nel diritto fiscale (cfr. anche CDT n. 237 del 4 ottobre 1991 in re G.A.), tanto più che è ormai entrata in vigore la nuova legge tributaria e che di conseguenza, a partire dal prossimo periodo fiscale 1995/96, la deduzione sarà concessa \"per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede\" (art. 34 cpv. 1 lett. b LT 1994), senza che sia più posta alcuna limitazione circa il ricovero o l'invalidità. Non può allora essere censurato l'operato dell' Ufficio di tassazione, che ha escluso la deduzione richiesta.\n4. Imposta federale diretta\n"}