che il 23 giugno 1995 la CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità; - che il termine di grazia è scaduto infruttuoso; - che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto del tutto privo di motivazione; Per questi motivi, visto per le spese l' art. 231 LT-1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa e spese di giustizia ammontanti a fr. 100.-- sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: