- che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità; - che il 23 giugno 1995 la CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità;