{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-121_1995-08-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19037&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0cf3cb35f85c735cadadd0d1a323b068"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:04", "Checksum": "9af9144757290a0dbb9921cec35d8031", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 14.08.1995 80.1995.121\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nstatuendo sul ricorso del 21 giugno 1995\nin materia di: imposta comunale 1993\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n- che in data 19 maggio 1995 il Comune di __________ notificava a __________ __________, __________ l'imposta comunale 1993 per il periodo di assoggettamento 1.8 - 31.12.93 dell'importo di fr. 562.50;\n- che la contribuente insorgeva con reclamo del 20 maggio 1995 contestando \"l'assoggettamento all'imposta per il periodo 1.8 - 31.12.1993\";\n- che, il Municipio di __________ con risoluzione no. __________ del 29 maggio 1995 decideva di respingere il reclamo per carenza di motivazione dandone comunicazione a __________ __________ con lettera raccomandata del 30 maggio 1995;\n- che, con scritto 21 giugno 1995 la contribuente ha inoltrato ricorso non motivato alla Camera di diritto tributario contestando la decisione del Comune di __________;\n- che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria\ndell'irricevibilità;\n- che il 23 giugno 1995 la CDT ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso con la comminatoria di irricevibilità;\n- che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;\n- che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto del tutto privo di motivazione;\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l' art. 231 LT-1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è irricevibile.\n2. La tassa e spese di giustizia ammontanti a fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT-1994).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}