Se l'interruzione è dovuta a ragioni di riorganizzazione, se ne terrà conto analogamente al caso delle istituzioni di nuova costituzione. Se invece l'interruzione è dovuta ad esempio ad una distrazione dagli scopi di pubblica utilità e non si può presumere ragionevolmente che l'istituzione torni a realizzarli di nuovo, l'esenzione non trova più giustificazione (Niggli, op. cit., p. 108 s.; Trümpy, op. cit., p. 130). 5. 5.1. Nel caso in esame è del tutto pacifico che la ricorrente, a causa delle condizioni assai precarie in cui si trova l'immobile, segnatamente il salone al pianterreno, non è più in grado di adempiere il proprio scopo: