Trümpy, op. cit. p. 129). Esente da imposta è non solo il patrimonio direttamente adibito a scopi di pubblica utilità, ma anche il patrimonio che vi concorre indirettamente, vale a dire il cui reddito viene destinato all'attuazione degli scopi di pubblica utilità o viene lasciato gratuitamente in usufrutto ad altre istituzioni d'utilità pubblica (Känzig, loc. cit.). I medesimi principi devono informare la prassi delle autorità fiscali quando un'istituzione di pubblica utilità interrompe la propria attività. Se l'interruzione è dovuta a ragioni di riorganizzazione, se ne terrà conto analogamente al caso delle istituzioni di nuova costituzione.