La ragione consiste nel fatto che, se non vengono effettuate prestazioni o non viene svolta alcuna attività, non v'è alcuna ragione di concedere un vantaggio a un numero limitato di contribuenti, segnatamente a una cerchia limitata di persone giuridiche a dispetto delle persone fisiche (DTF 69 I 31). Ciò consente altresì di evitare che patrimoni, che rimangono bloccati, inerti per diversi anni senza svolgere effettive funzioni di pubblica utilità, sfuggano all'imposizione fiscale e che in seguito vengano per giunta distratti dal loro scopo originario (Niggli, op. cit., p. 106; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, tesi 1987, p. 129 s.).