4.1. Sono esenti dall'imposta le società cooperative, le associazioni e le fondazioni con sede nel Cantone, che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per la sostanza ed il relativo reddito esclusivamente ed irrevocabilmente adibiti a questi scopi, nella misura in cui le loro prestazioni non sono subordinate ad una corporazione del diritto privato (art. 15 cpv. 1 lett. 1 LT-1976).