l LT-1976. L’immobile, dopo la cessazione nel 1975 dell’attività dell' asilo infantile, è divenuto fatiscente e non è più idoneo a accogliere un giardino d’infanzia: il pianterreno viene semplicemente messo a disposizione degli organizzatori di feste locali, mentre il piano superiore è locato a terzi. La "Fondazione", così stando le cose, non è più in grado, secondo l’Autorità fiscale, di svolgere l’attività prevista dallo scopo statutario e pertanto non svolge più da molto tempo ormai un'attività di utilità pubblica. A questo riguardo, la Divisione delle contribuzioni nega che l’attività possa essere considerata come soltanto temporaneamente sospesa: