{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-120_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19036&nX40_KEY=4711556&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b956ad8a37b45b5b49258bbe97880d17"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:57:33", "Checksum": "3fb4fa1f049804789817b2c9e75b5c75", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nL’esito del ricorso esime d’altronde questa Camera dall’interrogarsi sulla legittimazione ricorsuale della ricorrente e, più in generale, sulla proprietà dell’immobile.\nIn effetti – sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale – la “Fondazione” __________ non è una fondazione a’ sensi del CC. A seguito del legato (orale) della defunta __________ __________, il 17 agosto 1889 veniva raggiunto un accordo tra il Comune di __________ e la Parrocchia, che prevedeva la costruzione di un asilo infantile, che veniva offerto da __________ __________, erede universale di __________ __________, al Comune di __________, che la accettava. L’accordo era accompagnato da numerose altre condizioni, segnatamente dal deposito del capitale nelle mani dell’Amministratore Apostolico, che lo avrebbe utilizzato per onorare le suore che avrebbero gestito l'asilo; l’affidamento alle suore stesse dei compiti educativi e al Vescovo quello dell’alta direzione e amministrazione dell’asilo. Veniva inoltre stabilito che, qualora l’asilo non avesse più potuto svolgere la propria attività, il comune avrebbe potuto continuarla, rimanendo proprietario dell’asilo e di ogni sostanza pertinente. Il capitale invece sarebbe rimasto all’Amministrazio-ne apostolica.\nDi questa situazione giuridica, che presta invero il fianco a interpretazione – non si dimentichi per altro che il codice civile svizzero è stato adottato il 10 dicembre 1907 – si trova traccia anche nell’intavolazione a Registro fondiario, che così descrive il proprietario della particella n. __________ RFD di __________: “__________: Asilo infantile (fondazione __________)”.\n5.3.\nData la particolarità della fattispecie questa Camera fa astrazione dall’accollare spese e tassa di giustizia alla ricorrente.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}