{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-120_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19036&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b956ad8a37b45b5b49258bbe97880d17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:41", "Checksum": "c035c66f03894d10fc2934b8bc1c99e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nGli scopi statutari non bastano da soli a conferire il diritto all'esenzione. Occorre che l'attività d'interesse pubblico sia nel contempo effettiva, vale a dire che lo scopo statutario trovi concreta attuazione (Niggli, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, tesi, Berna 1945, p. 105 s., Meier, Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, ZBl, vol. 65, p. 208; Gygax, Die Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in Revue fiscale 16 p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH-StG, vol. I, p. 210; Känzig, Wehrsteuerrecht, p. 175; Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 68; Richner/Frei/Weber/Brütsch, ZH-StG - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 87; Revue fiscale 48 p. 383).\nLa ragione consiste nel fatto che, se non vengono effettuate prestazioni o non viene svolta alcuna attività, non v'è alcuna ragione di concedere un vantaggio a un numero limitato di contribuenti, segnatamente a una cerchia limitata di persone giuridiche a dispetto delle persone fisiche (DTF 69 I 31). Ciò consente altresì di evitare che patrimoni, che rimangono bloccati, inerti per diversi anni senza svolgere effettive funzioni di pubblica utilità, sfuggano all'imposizione fiscale e che in seguito vengano per giunta distratti dal loro scopo originario (Niggli, op. cit., p. 106; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht der direkten Bundessteuer, tesi 1987, p. 129 s.).\n4.3.\nNella pratica quotidiana si pongono tuttavia determinati problemi pratici, soprattutto in relazioni alle istituzioni di nuova costituzione che dispongono, in determinati casi, solo di una sostanza modesta. Alle nuove istituzioni si è soliti concedere un congruo periodo d'avviamento per predisporre l'organizzazione e il finanziamento dell'attività (Sutter, L'esenzione dalle tasse di successione per motivo di pubblica utilità, in RTT 1972, p. 39; Niggli, op. cit., p. 107; Gygax, op. cit., p. 104; Reimann/Zuppinger/Schärrer, loc. cit.: Trümpy, op. cit. p. 129).\nEsente da imposta è non solo il patrimonio direttamente adibito a scopi di pubblica utilità, ma anche il patrimonio che vi concorre indirettamente, vale a dire il cui reddito viene destinato all'attuazione degli scopi di pubblica utilità o viene lasciato gratuitamente in usufrutto ad altre istituzioni d'utilità pubblica (Känzig, loc. cit.).\nI medesimi principi devono informare la prassi delle autorità fiscali quando un'istituzione di pubblica utilità interrompe la propria attività. Se l'interruzione è dovuta a ragioni di riorganizzazione, se ne terrà conto analogamente al caso delle istituzioni di nuova costituzione. Se invece l'interruzione è dovuta ad esempio ad una distrazione dagli scopi di pubblica utilità e non si può presumere ragionevolmente che l'istituzione torni a realizzarli di nuovo, l'esenzione non trova più giustificazione (Niggli, op. cit., p. 108 s.; Trümpy, op. cit., p. 130).\n5. 5.1.\nNel caso in esame è del tutto pacifico che la ricorrente, a causa delle condizioni assai precarie in cui si trova l'immobile, segnatamente il salone al pianterreno, non è più in grado di adempiere il proprio scopo: non tanto quello statutario di gestire un asilo infantile cattolico, che da anni è stato abbandonato, ma nemmeno quello sostitutivo, di gestire un centro per il tempo libero dei ragazzi con l'eventuale istituzione di una biblioteca dotata di libri a carattere formativo e con la proiezione di film adatti, come pure con l’organizzazione di giornate e corsi per la formazione e l'educazione cristiana, come si legge nell'autorizzazione del Vescovo di __________ del 12 aprile 1981.\nDi fatto, se si ripercorre l'attività svolta dalla \"Fondazione\", così come risulta dall'esposto versato in atti, ci si accorge subito che essa è stata sempre assai contenuta e per di più svolta in larga misura in altri luoghi e non nell'immobile intavolato a RF alla \"Fondazione\".\nSi può quindi affermare, senza tema di smentita, che l'uso dell'immobile, già ridottissimo sin dalla fine degli anni settanta, è andato via via diminuendo, al punto che ora non viene e non può nemmeno più venire utilizzato a causa dello stato di progressivo abbandono.\nLe modeste entrate della \"Fondazione\" derivano per lo più dalla locazione dell'immobile, segnatamente delle parti ancora utilizzabili e abitabili. Le uscite, dal canto loro, non sono certo in grado di documentare lo svolgimento di una attività di pubblico interesse che abbia un certo rilievo.\nIn simili condizioni, questa Camera non può che condividere la decisione della Divisione delle contribuzioni, che non ha potuto far altro che constatare che la ricorrente è nell’impossibilità di perseguire il proprio scopo.\nNon si intravede, d’altra parte, il benché minimo indizio che possa far apparire questa situazione come soltanto transitoria. Proprio il progressivo spegnersi dell’attività dalla fine degli anni settanta ad oggi porta ad una prognosi del tutto sfavorevole circa una eventuale ripresa a breve termine dell'attività.\nDi nessun rilievo, al riguardo, le cause che hanno portato a questa situazione di stallo, segnatamente la vertenza che ha opposto la ricorrente al Comune di __________. Ciò che importa ai fini del presente giudizio è unicamente l’impossibilità pratica di realizzare lo scopo.\n"}