{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-10-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-120_1995-10-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19036&nX40_KEY=4933419&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b956ad8a37b45b5b49258bbe97880d17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:41", "Checksum": "c035c66f03894d10fc2934b8bc1c99e8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.10.1995 80.1995.120\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 20 giugno 1995\nin materia di: IC 93/94\n|\npresentato da: |\nFondazione __________ rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________, |\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________, deceduta il 14 giugno 1883, aveva nominato con testamento olografo del 14 giugno 1878 sua erede universale __________ __________, comunicandole oralmente la sua volontà di destinare un suo credito verso terza persona all'erezione di un asilo cattolico nel Comune di __________. Il 17 agosto 1889, per chiarire tra l’ altro una controversia interpretativa sorta tra Comune e __________, veniva istituita con rogito del notaio avv. __________ __________, la \"Fondazione\" __________ con lo scopo di istituire un asilo infantile cattolico nel Comune di __________. L’attività, esplicata per molti anni, andò però via via scemando.\nNel 1971 il Comune di __________ diede avvio, con l'approvazione e i sussidi dell'autorità cantonale, alla realizzazione di una casa per bambini comunale. Nel 1981 il vescovo di __________ autorizzava un adattamento dell’attività della \"Fondazione\" __________, consentendole di gestire, in sostituzione dello scopo originario, un centro per il tempo libero dei ragazzi e di organizzare giornate e corsi di formazione e educazione cristiana.\nSu richiesta della \"Fondazione\", l’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni la esonerava provvisoriamente per i periodi fiscali 1981-82 e 1983-84, estendendo poi l’esonero fino al periodo fiscale 1989-90 e in seguito ancora al periodo 1991-92.\nIl 23 ottobre 1993 l’ Ufficio di tassazione notificava alla \"Fondazione\" la tassazione IC 1993-94, esponendole un utile di fr. 3’000.-- di media annua e un capitale di fr. 165’000.--; disponeva inoltre il prelievo dell’imposta immobiliare calcolata sul valore ufficiale di stima di fr. 182’454.--.\n2. La \"Fondazione\" __________ insorgeva tempestivamente contro la notifica di tassazione dell’ Ufficio di tassazione, chiedendo che le venisse concesso, come per il passato, l’esonero fiscale quale fondazione religiosa e, in via subordinata, l’esonero quale ente di pubblico interesse giusta l’art. 15 LT.\nCon decisione del 18 maggio 1995 la Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, argomentando che la \"Fondazione\" non esplica più da anni attività di pubblica utilità, né secondo l’art. 65 lett. f LT-1994, né secondo l’art. 15 lett. l LT-1976. L’immobile, dopo la cessazione nel 1975 dell’attività dell' asilo infantile, è divenuto fatiscente e non è più idoneo a accogliere un giardino d’infanzia: il pianterreno viene semplicemente messo a disposizione degli organizzatori di feste locali, mentre il piano superiore è locato a terzi. La \"Fondazione\", così stando le cose, non è più in grado, secondo l’Autorità fiscale, di svolgere l’attività prevista dallo scopo statutario e pertanto non svolge più da molto tempo ormai un'attività di utilità pubblica.\nA questo riguardo, la Divisione delle contribuzioni nega che l’attività possa essere considerata come soltanto temporaneamente sospesa: nessuna attività è stata più svolta dal 1975 al 1982 e da quella data, a seguito dell’adattamento dello scopo, l’attività si è limitata all’organizzazione di incontri ricreativi con i ragazzi e le famiglie della Parrocchia di __________, elargendo fr. 5.-- al giorno e per persona. Si tratta, conclude la Divisione delle contribuzioni, di un’attività insufficiente affinché la \"Fondazione\" possa essere considerata di pubblica utilità.\n3. Con il presente tempestivo ricorso la \"Fondazione\" __________ ripropone, davanti a questa Camera, la richiesta di esenzione fiscale. Afferma di essere stata costretta a sospendere temporaneamente l’attività, poiché né il Cantone né il Comune hanno partecipato alle spese di riattazione dello stabile, lamentando al riguardo una disparità di trattamento con l’asilo di __________ __________ di __________, che invece avrebbe ricevuto i sussidi. Ricorda inoltre che, a norma del proprio regolamento, quando fosse nell’impossibilità di raggiungere momentaneamente lo scopo, deve mettere a frutto il proprio patrimonio, affinché l’asilo possa di nuovo essere ripristinato, lamentandosi a questo proposito dell’ostracismo del Comune.\nLa Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso, ribadendo in sostanza che la \"Fondazione\" __________ non svolge più un’attività di interesse pubblico quale era quella prevista dal proprio statuto.\nIn occasione dell'udienza del 3 ottobre 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.\n4. L'unica questione che deve perciò essere affrontata è quella di sapere se la \"Fondazione\" __________ continui ad adempiere i requisiti posti dal diritto cantonale per ottenere l'esenzione dall'imposta sul reddito e sulla sostanza, segnatamente se essa sia tuttora in grado di svolgere effettivamente un'attività d'interesse pubblico.\n4.1.\nSono esenti dall'imposta le società cooperative, le associazioni e le fondazioni con sede nel Cantone, che perseguono scopi di interesse pubblico o di esclusiva utilità pubblica nel Cantone o di interesse della comunità svizzera, per la sostanza ed il relativo reddito esclusivamente ed irrevocabilmente adibiti a questi scopi, nella misura in cui le loro prestazioni non sono subordinate ad una corporazione del diritto privato (art. 15 cpv. 1 lett. 1 LT-1976).\n"}