In simili condizioni l' autorità di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo e quindi irricevibile il reclamo del 5 dicembre 1994. 5. A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla __________ __________ di __________ nel ricorso del 19 giugno 1995. Poiché l'esito del ricorso appariva da tutto principio scontato, questa Camera ha fatto astrazione, eccezionalmente, dal richiedere ai ricorrenti la traduzione in lingua italiana dell'atto ricorsuale, che è presupposto di ricevibilità (DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re M.V.). Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv.