Correttamente, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha concesso all' Ufficio fiduciario reclamante un termine di grazia di un mese per far valere e provare eventuali motivi di restituzione del termine che avessero impedito i contribuenti a presentare reclamo in tempo utile contro le notifiche di tassazione intimate il 29 novembre 1993. Malgrado la generosità del termine assegnatogli (un mese), l' Ufficio fiduciario __________ non ha neppure degnato l' Ufficio di tassazione di una risposta. In simili condizioni l' autorità di tassazione non poteva far altro che dichiarare tardivo e quindi irricevibile il reclamo del 5 dicembre 1994.