3.2 I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). Il reclamo, rispettivamente il ricorso devono essere presentati entro 30 giorni dal momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD). 4.