È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr. 355'000.--, che corrisponde verosimilmente al valore di acquisto, come parrebbe pretendere la ricorrente, Non è quindi la tassazione, segnatamente il riparto ticinese a dover essere modificata, bensì quello degli altri cantoni. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.-- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-- per un totale di fr. 150.-- sono a carico della ricorrente. 3.