Infatti, secondo l'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, fatta eccezione per i terreni agricoli e forestali. Per l'imposta sulla sostanza fa stato l'inizio del periodo fiscale, vale a dire, nel caso concreto, il 1° gennaio 1993. Indiscutibilmente, a quella data, il valore di stima ufficiale dell'immobile di __________ __________ era quello considerato dall' Ufficio di tassazione: fr. 84'612.--. È questo dunque il valore che deve far stato anche nell'ambito del riparto intercantonale volto a evitare la doppia imposizione e non il valore di fr.