La ricorrente d'altronde non fa valere nessun motivo, verificatosi senza sua colpa, atto a giustificare la restituzione del termine (servizio militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante) secondo l' art. 157 cpv. 4 LT (CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; DTF 106 II 173). A questa Camera è quindi preclusa la facoltà di entrare nel merito della contestazione sollevata dalla ricorrente con il ricorso del 19 giugno 1995. 5. A titolo meramente abbondanziale si rileva che nel merito il ricorso non avrebbe avuto miglior esito. Infatti, secondo l'art. 52 cpv.