Il reclamo veniva immediatamente trasmesso per competenza all' Ufficio di tassazione, il quale con decisione del 19 giugno 1995 ne constatava innanzi tutto la tardività, ribadendo nel merito che il valore della sostanza immobiliare al 1° gennaio 1993 è costituito dal valore di stima ufficiale a quella data. 2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della tassazione IC 1993-94, contestando il valore della sostanza immobiliare in Ticino, che le causerebbe una doppia imposizione con altri Cantoni. 3.