Tutto ben considerato deve dunque essere condivisa la decisione dell’ Ufficio di tassazione di non considerare studente il figlio del ricorrente. Come già si è rilevato, il corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non configura sostanzialmente una formazione vera e propria, bensì piuttosto un perfezionamento da prendere in considerazione, se del caso, nella partita fiscale dell’interessato e non in quella del genitore. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è parzialmente accolto.