Un corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non adempie manifestamente la durata minima richiesta dalla legge cantonale, senza che occorra chiedersi, in linea di principio, se e a quali condizioni un corso di lingue rappresenti un corso di formazione vero e proprio, che dà diritto al genitore di effettuare la deduzione sociale dalla propria partita fiscale secondo l’ art. 34 cpv. 1 lett. c LT o non piuttosto una spesa di perfezionamento richiesta dall’esercizio dell’attività professionale e quindi deducibile nella partita fiscale del contribuente medesimo secondo l’ art. 25 cpv. 1 lett. e LT.