6.5 Orbene, nel caso in esame, perché il ricorrente possa beneficiare della specifica deduzione IC per figli agli studi di fr. 5’000.--, manca il requisito del corso di formazione d’ordine accademico fuori cantone della durata minima di due semestri. Un corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non adempie manifestamente la durata minima richiesta dalla legge cantonale, senza che occorra chiedersi, in linea di principio, se e a quali condizioni un corso di lingue rappresenti un corso di formazione vero e proprio, che dà diritto al genitore di effettuare la deduzione sociale dalla propria partita fiscale secondo l’ art. 34 cpv.