6.4 Per poter beneficiare della deduzione in materia di IC per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT), i corsi di perfezionamento o di ordine accademico fuori Cantone danno diritto alla deduzione solo se raggiungono una durata minima di almeno due semestri. La deduzione non รจ invece concessa nel caso di studi fuori cantone di carattere passeggero (cfr. Circolare n. __________/__________ dell' 8 aprile 1991, cifra B).