6.2 Per l'art. 35 cpv. 1 LT dal reddito netto sono inoltre deducibili per ogni figlio minorenne senza attività lucrativa, oppure a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, fr. 4'500.--. Il Decreto concernente l'IFD ammette, dal canto suo, una deduzione dal reddito netto di un ammontare di 4'700 franchi per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede (34 cpv. 1 lett. c LT). Fa stato, di regola, la situazione vigente al momento dell’inizio del periodo fiscale.