Si può senz’altro ritenere, in assenza di prove (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro, ev. corredata dalla distinta mensile delle spese) da parte del ricorrente malgrado la richiesta rivoltagli dall’ Ufficio di tassazione, che tale rimborso sia anche riferibile a un certo numero di pranzi presi fuori casa. In simili condizioni la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che non ha per altro effettuato riprese sul rimborso spese, appare sostanzialmente equa e rispettosa dei principi sopra enunciati, secondo cui i costi per i pasti fuori casa sono deducibili solo nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella