n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L. T.). Si può tuttavia, date le circostanze concrete del caso, rinunciare alla retrocessione degli atti all’ Ufficio di tassazione in considerazione del fatto che il ricorrente riceve annualmente dal proprio datore di lavoro un rimborso globale per non meglio precisate spese di rappresentanza di fr. 7’200.--. Si può senz’altro ritenere, in assenza di prove (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro, ev. corredata dalla distinta mensile delle spese) da parte del ricorrente malgrado la richiesta rivoltagli dall’ Ufficio di tassazione, che tale rimborso sia anche riferibile a un certo numero di pranzi presi fuori casa.