Orbene, anche facendo astrazione dal fatto che l’affermazione del ricorrente non è comprovata da alcun documento medico relativo al periodo di computo in grado di comprovare ineccepibilmente l’asserita affezione, l’incarto dovrebbe essere retrocesso all’ Ufficio di tassazione perché accerti se fosse possibile al ricorrente sottoporsi ad un’eventuale dieta alimentare presso la mensa del datore di lavoro (cfr. CDT. n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L. T.).