, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27). Il Tribunale federale ha ammesso, in questo contesto, che la deduzione può essere ammessa in misura parziale quando il costo del pasto in una mensa aziendale supera quello del costo che il contribuente salariato dovrebbe sopportare, se pranzasse nella propria economia domestica (cfr. Sammlung BGE n. 587, STF del 1° settembre 1981 in re V.S.). Secondo il Promemoria N/2 1993 concernente la stima del vitto e dell'alloggio dei dipendenti, il costo di un pasto nell'ambito di un'economia domestica è stimato a fr. 8.--.