2’400.-- se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50) fr. 1'200.-- l'anno. Tuttavia, se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è concessa alcuna deduzione (cfr. art. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati; inoltre, Circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni).