5.2 Quando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art. 25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Le rispettive regolamentazioni in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta stabiliscono che se il contribuente è impossibilittato a prendere un pasto principale al proprio domicilio, sono deducibili per doppia economia domestica fr. 11.-- per ogni pasto principale preso fuori casa, oppure fr. 2’400.-- se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno;