Si aggiunga ancora che, di regola, il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente - è stato calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. anche CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.).