Esse appaiono piuttosto delle spese che ogni contribuente è tenuto a sopportare, se non le esegue in proprio al pari delle altre spese, non deducibili, per il mantenimento suo e della sua famiglia (art. 23 DIFD, art. 32 cpv. 1 lett. a LT), quali quelle per il personale domestico o quelle per la custodia dei figli (RDAF 1989 pag. 425; RF1994 pag. 45; CDT n. 86/94 del 25 maggio 1994 in re P.R.). Si aggiunga ancora che, di regola, il valore locativo - che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente - è stato calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante;