Questa Camera ha già avuto modo di osservare (cfr. CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.