3.3 Secondo la circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data o ad una precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente adeguato per tener conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo fiscale 1993/94 si applica il tasso del 6,5% ai valori di stima anteriori al 1° gennaio 1989 e del 7,25% a quelli anteriori al 1° gennaio 1984.