{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-115_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19033&nX40_KEY=4711558&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54b384285f18791851fa886307fde420"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:12", "Checksum": "00b2f044760724ad192a02a0c5d91b83", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.4\nPer poter beneficiare della deduzione in materia di IC per figli agli studi (art. 34 cpv. 1 lett. c LT), i corsi di perfezionamento o di ordine accademico fuori Cantone danno diritto alla deduzione solo se raggiungono una durata minima di almeno due semestri. La deduzione non è invece concessa nel caso di studi fuori cantone di carattere passeggero (cfr. Circolare n. __________/__________ dell' 8 aprile 1991, cifra B).\n6.5\nOrbene, nel caso in esame, perché il ricorrente possa beneficiare della specifica deduzione IC per figli agli studi di fr. 5’000.--, manca il requisito del corso di formazione d’ordine accademico fuori cantone della durata minima di due semestri. Un corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non adempie manifestamente la durata minima richiesta dalla legge cantonale, senza che occorra chiedersi, in linea di principio, se e a quali condizioni un corso di lingue rappresenti un corso di formazione vero e proprio, che dà diritto al genitore di effettuare la deduzione sociale dalla propria partita fiscale secondo l’ art. 34 cpv. 1 lett. c LT o non piuttosto una spesa di perfezionamento richiesta dall’esercizio dell’attività professionale e quindi deducibile nella partita fiscale del contribuente medesimo secondo l’ art. 25 cpv. 1 lett. e LT.\n6.6\nCon riferimento alla deduzione IC/IFD per figli a carico (art. 35 cpv. 1 LT; art. 25 cpv. 1, lett. c DIFD), dagli atti dell’ incarto emerge che il figlio del ricorrente ha compiuto vent’anni il 24 febbraio del 1992, quindi prima dell’inizio del periodo fiscale 1993-94. Pacificamente, egli non può quindi più essere considerato minorenne.\n6.7\nResta pertanto da chiedersi se il figlio del ricorrente debba essere considerato studente ai fini delle deduzioni di cui agli articoli 35 cpv. 1 LT e 25 cpv. 1, lett. c DIFD.\nI criteri per rispondere al quesito non divergono da quelli richiesti per la concessione della deduzione di cui all’art. 34 cpv. 1 lett. c LT. D’altra parte anche la dottrina relativa all’ art. 25 cpv. 1 lett. c DIFD esige che la deduzione sia ammessa “nur für Fälle, in denen die berufliche Ausbildung systematisch und ohne grössere Unterbrüche erfolgt” (Känzig, Wehrsteuer, 2.a ed., vol. 1, p.712).\nCome risulta dagli atti dell’incarto, all’inizio del periodo fiscale 1993-94 il figlio del ricorrente non svolgeva alcuna attività lucrativa. Dalla fine degli studi egli era disoccupato, tant’è che ha beneficiato delle indennità di disoccupazione dal mese di luglio del 1993 fino alla fine del 1994, ma già nel 1992, come risulta dalla dichiarazione fiscale personale 1993-94 di __________ __________ __________, in cui viene denunciato un reddito, conseguito con ogni verosimiglianza dopo il termine degli studi di fr. 2’619..--.\nTutto ben considerato deve dunque essere condivisa la decisione dell’ Ufficio di tassazione di non considerare studente il figlio del ricorrente. Come già si è rilevato, il corso di lingue della durata di poco meno di sei mesi non configura sostanzialmente una formazione vera e propria, bensì piuttosto un perfezionamento da prendere in considerazione, se del caso, nella partita fiscale dell’interessato e non in quella del genitore.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del del 29 maggio 1995 è riformata nel senso che la deduzione per spese di gestione, amministrazione e manutenzione, di fr. 3'537.-- in media annua è aumentata a complessivi fr. 4'305.-- di media annua.\nPer il resto la decisione su reclamo è confermata.\n§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia complessiva di fr. 300.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--\nper un totale di fr. 360.--\nsono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}