{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-08-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-115_1995-08-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19033&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54b384285f18791851fa886307fde420"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:00", "Checksum": "a96303a938309a79a53f7112c72f3493", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 21.08.1995 80.1995.115\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2\nQuando il domicilio non coincide con il luogo di lavoro e la distanza è notevole sì che al contribuente non è possibile o non si può da lui pretendere che rientri al domicilio per pranzare, egli ha diritto ad una deduzione per i pasti presi fuori casa (art. 25 cpv. 1 lett. c LT, 22 bis cpv. 1 lett. b DIFD). Le rispettive regolamentazioni in materia di imposta cantonale e di imposta federale diretta stabiliscono che se il contribuente è impossibilittato a prendere un pasto principale al proprio domicilio, sono deducibili per doppia economia domestica fr. 11.-- per ogni pasto principale preso fuori casa, oppure fr. 2’400.-- se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50) fr. 1'200.-- l'anno. Tuttavia, se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è concessa alcuna deduzione (cfr. art. 2 lett. a del Decreto esecutivo del 10 novembre 1992 concernente le deduzioni per spese di trasferta, di doppia economia domestica e di perfezionamento professionale dei salariati; inoltre, Circolare n. __________ del 21 luglio 1992 dell' Amministrazione federale delle contribuzioni). I costi per i pasti fuori casa sono deducibili nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., I, p. 686, ad Art. 22bis cpv. 1 DIFD, num. 9; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 319; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, II, p. 371, ad Art.26, num. 27). Il Tribunale federale ha ammesso, in questo contesto, che la deduzione può essere ammessa in misura parziale quando il costo del pasto in una mensa aziendale supera quello del costo che il contribuente salariato dovrebbe sopportare, se pranzasse nella propria economia domestica (cfr. Sammlung BGE n. 587, STF del 1° settembre 1981 in re V.S.). Secondo il Promemoria N/2 1993 concernente la stima del vitto e dell'alloggio dei dipendenti, il costo di un pasto nell'ambito di un'economia domestica è stimato a fr. 8.--.\n5.3\nNel presente caso non è in discussione la possibilità che è offerta ad __________ __________ __________ di beneficiare della mensa aziendale. In discussione è unicamente l’impossibilità di farlo a causa di un’asserita gastrite che lo perseguiterebbe da anni.\nOrbene, anche facendo astrazione dal fatto che l’affermazione del ricorrente non è comprovata da alcun documento medico relativo al periodo di computo in grado di comprovare ineccepibilmente l’asserita affezione, l’incarto dovrebbe essere retrocesso all’ Ufficio di tassazione perché accerti se fosse possibile al ricorrente sottoporsi ad un’eventuale dieta alimentare presso la mensa del datore di lavoro (cfr. CDT. n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L. T.).\nSi può tuttavia, date le circostanze concrete del caso, rinunciare alla retrocessione degli atti all’ Ufficio di tassazione in considerazione del fatto che il ricorrente riceve annualmente dal proprio datore di lavoro un rimborso globale per non meglio precisate spese di rappresentanza di fr. 7’200.--. Si può senz’altro ritenere, in assenza di prove (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro, ev. corredata dalla distinta mensile delle spese) da parte del ricorrente malgrado la richiesta rivoltagli dall’ Ufficio di tassazione, che tale rimborso sia anche riferibile a un certo numero di pranzi presi fuori casa. In simili condizioni la decisione dell’ Ufficio di tassazione, che non ha per altro effettuato riprese sul rimborso spese, appare sostanzialmente equa e rispettosa dei principi sopra enunciati, secondo cui i costi per i pasti fuori casa sono deducibili solo nella misura in cui comportano un spesa maggiore di quella che il contribuente normalmente avrebbe, se pranzasse nella propria economia domestica.\n6. Deduzione IC per figli agli studi; deduzione IC e IFD per figli a carico\n6.1\nAi sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, è concessa una deduzione fino a fr. 5’000.-- per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età quando egli senza beneficiare di assegni o borse di studio segue corsi di ordine accademico o di perfezionamento.\n6.2\nPer l'art. 35 cpv. 1 LT dal reddito netto sono inoltre deducibili per ogni figlio minorenne senza attività lucrativa, oppure a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, fr. 4'500.--. Il Decreto concernente l'IFD ammette, dal canto suo, una deduzione dal reddito netto di un ammontare di 4'700 franchi per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede (34 cpv. 1 lett. c LT).\nFa stato, di regola, la situazione vigente al momento dell’inizio del periodo fiscale.\n6.3\nI presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________/__________ del 29 marzo 1991 e circolare n. __________/__________ dell'8 aprile 1991 dell'ACC). Dalle stesse emerge che il requisito fondamentale, per la concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio. D'altronde, la funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212 e p. 244; CDT n. 125 del 21 giugno 1993 in re O.M.).\n"}